Art. 24. 
  1. L'appartenente ai ruoli  della  polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici
con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori
della polizia di Stato  non  e'  sottoposto  alla  ripetizione  degli
accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti  dai
regolamenti approvati con i decreti del Presidente  della  Repubblica
23 dicembre 1983, nn. 903 e 904. 
  2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici  e
psico-attitudinali specificamente previsti  per  l'accesso  ai  ruoli
superiori,  per  il   conseguimento   di   particolari   abilitazioni
professionali o di servizio e per impieghi speciali. 
 
           Nota all'art. 24:
             I    DD.PP.RR.    n.   903   e   n.   904/1983   recano,
          rispettivamente:    "Approvazione   del   regolamento   per
          l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
          espleta  funzioni   di   polizia"   e   "Approvazione   del
          regolamento  sui  requisiti  psico-fisici e attitudinali di
          cui devono essere in possesso  gli  appartenenti  ai  ruoli
          della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed
          i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli   del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia".