Art. 25. 
  1. Il secondo comma dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  aprile   1982,   n.   338,   come   modificato
dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n.  668,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei  sanitari  della
polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e
qualifiche  equiparate  del  ruolo  di   cui   all'articolo   21,   e
limitatamente  alle  funzioni  esercitate,  hanno  la   qualita'   di
ufficiale di polizia giudiziaria ". 
 
          Nota all'art. 25:
             Il   testo   dell'art.   7   della   legge  n.  338/1982
          (Ordinamento dei ruoli  professionali  dei  sanitari  della
          Polizia  di  Stato),  come  ulteriormente  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza).
          - Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio,  puo'
          attribuire,   con   proprio   decreto,  limitatamente  alle
          funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di  pubblica
          sicurezza  al personale appartenente ai ruoli professionali
          dei sanitari della Polizia di Stato,  compreso  quello  dei
          ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.
            Tutti   gli   appartenenti  ai  ruoli  professionali  dei
          sanitari  della  Polizia  di  Stato,  con  esclusione   dei
          dirigenti  superiori e generali e qualifiche equiparate del
          ruolo di cui all'art. 21,  e  limitatamente  alle  funzioni
          esercitate,  hanno  la  qualita'  di  ufficiale  di polizia
          giudiziaria.
             Fermo  restando  il  disposto dell'art. 32, i medici dei
          ruoli professionali dei sanitari  della  Polizia  di  Stato
          provenienti  dal  disciolto Corpo delle guardie di pubblica
          sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di  cui
          all'art.   21  e  seguenti,  nell'espletamento  delle  loro
          funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali  di  pubblica
          sicurezza e di polizia giudiziaria".