Art. 26 
 
  1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia  di  Stato  e
delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge  1
aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e
di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. 
 
          Nota all'art. 26:
             Il  testo  dell'art.  16 della legge n. 121/1981 (per il
          titolo si veda nelle note all'art. 20) e' il seguente:
             "Art.  16  (Forze  di  polizia).  - Ai fini della tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  Polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
               a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
               b)  il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".