Art. 27. 1. In sede di prima applicazione della presente legge: a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio permanente: b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente: c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio permanente: d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con raffermaannuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente; e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneita' fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.