Art. 27. 
  1. In sede di prima applicazione della presente legge: 
      a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in
prima rafferma triennale permangono  nella  rispettiva  posizione  di
stato sino al compimento del quarto anno di  servizio,  data  in  cui
transitano in servizio permanente: 
      b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri  che  abbiano
compiuto un anno di servizio in prima rafferma  triennale  transitano
in servizio permanente: 
      c) i militari che siano stati  ammessi  alla  seconda  rafferma
triennale transitano in servizio permanente: 
      d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con
raffermaannuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. 
I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta  giorni
prima  della  scadenza  del   vincolo,   l'ammissione   in   servizio
permanente; 
      e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con
rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneita' fisica  al
servizio  incondizionato  o  nei  cui  confronti  si   sia   concluso
favorevolmente  il  procedimento  penale  o   disciplinare,   possono
ottenere, a domanda, l'ammissione in  servizio  permanente  se  hanno
compiuto quattro  anni  di  servizio  ovvero  permanere  in  rafferma
provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.