Art. 28. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque, incompatibili con la presente legge. 2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.
Nota all'art. 28: La legge n. 205/1975 contiene norme per la corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.