Art. 28. 
  1. Sono abrogate tutte le disposizioni  in  contrasto  o  comunque,
incompatibili con la presente legge. 
  2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205. 
 
          Nota all'art. 28:
             La   legge   n.   205/1975   contiene   norme   per   la
          corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri,
          alle   guardie   di   finanza,  alle  guardie  di  pubblica
          sicurezza,  agli  agenti  di  custodia  ed   alle   guardie
          forestali.