Art. 30. 1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989. 2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per il 1991. 3. Il Ministro del tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI