Art. 30. 
  1.  Gli  effetti  giuridici  delle  disposizioni  contenute   nella
presente legge decorrono dal 1› gennaio 1989; quelli economici dal 1›
luglio 1989. 
  2. Alla copertura finanziaria si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio  triennale
1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro,  all'uopo  utilizzando   lo   specifico   accantonamento
concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri,
dei  graduati  e  dei  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  e   dei
corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi
per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di  lire  118
miliardi per il 1991. 
  3. Il Ministro del tesoro e autorizzato a  provvedere,  con  propri
decreti, alle occorenti variazioni di bilancio. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1› febbraio 1989 
                               COSSIGA 
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI