Art. 4. 1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di Corpo. 2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni. 3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare. 4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. 5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio prestato in ferma volontaria. 6. All'atto del congedo e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.