Art. 5. 
  1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria  non  possa
essere ammesso in  servizio  permanente  per  temporanea  inidoneita'
fisica  al  servizio  incondizionato  o  perche'   imputato   in   un
procedimento  penale  per  delitto  non  colposo   o   sottoposto   a
procedimento  disciplinare,  anche  se  sospeso  dal  servizio,  puo'
ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 
  2. La durata complessiva del prolungamento della ferma: 
    a)  per  il  militare  temporaneamente  non  idoneo  al  servizio
incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto
per l'aspettativa; 
    b)  per  il  militare  sottoposto   a   procedimento   penale   o
disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui viene  definito
il procedimento stesso. 
  3.  Il  militare  che   abbia   riacquistato   l'idoneita'   fisica
incondizionata e quello nei cui confronti il  procedimento  penale  o
disciplinare si  sia  concluso  favorevolmente  possono  ottenere,  a
domanda, l'ammissione  in  servizio  permanente  con  decorrenza  dal
giorno   successivo   alla   scadenza    della    ferma    volontaria
precedentemente contratta. 
  4. La domanda di cui  al  comma  3  deve  essere  presentata  entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita'
fisica o della notificazione dell'esito  del  procedimento  penale  o
disciplinare. 
  5. Il militare che, allo scadere, del periodo  massimo  di  cui  al
comma 2,  lettera  a),  non  abbia  riacquistato  l'idoneita'  fisica
incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente  non  idoneo,
viene collocato in congedo con decorrenza  dal  giorno  successivo  a
quello della data di comunicazione del relativo giudizio.