Art. 5. 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 2. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa; b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso. 3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. 4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. 5. Il militare che, allo scadere, del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.