Art. 6. 
  1. La partecipazione a corsi di  particolare  livello  tecnico  dei
carabinieri,  dei  finazieri,  dei  graduati  e  dei   vicebrigadieri
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia  di  finanza  e'
subordinata al vincolo  di  un  ulteriore  ferma  proporzionale  alla
durata del corso, fino ad un massimo  di  cinque  anni,  dalla  quale
possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati  motivi.
Il  programma  e  la  durata  dei  corsi  e  del  vincolo  di   ferma
obbligatoria  che  essi  comportano  sono  determinati  con  decreto,
rispettivamente, del Ministro  della  difesa  e  del  Ministro  delle
finanze. 
  2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche
per i militari in servizio permanente.