Art. 7 
 
  1. Il militare in servizio permanente dell'Arma dei  carabinieri  e
del  Corpo  della  guardia  di  finanza  subisce  una  detrazione  di
anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pene  restrittive
della liberta' personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi
disciplinari. 
  2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo  trascorso  in  una
delle suddette posizioni. 
  3. Il militare subisce una detrazione di  anzianita'  anche  quando
sia stato in aspettativa per motivi privati. 
  4. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e  l'articolo
9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.