Art. 8. 
  1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri
scelti  e  finanzieri  scelti,  gli  appuntati,  appuntati  scelti  e
vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e  per
motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa per
prigionia di guerra. 
  2. L'aspettativa non puo' superare  due  anni  in  un  quinquennio,
tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa
che l'ha determinata. 
  3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari
di cui al comma 1 sono concessi  i  periodi  di  licenza  non  ancora
fruiti. 
  4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi
devono essere  provati  dall'interessato  e  la  sua  concessione  e'
subordinata alle esigenze di servizio. 
  5. Fermo il disposto del  precedente  comma  2,  l'aspettativa  per
motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un  anno.
L'interessato che sia gia' stato in aspettativa  per  motivi  privati
non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno  due  anni
dal rientro in servizio. 
  6. L'aspettativa e'  disposta  con  determinazione  del  comandante
generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le  rispettive
competenze, con facolta' di delega,  e  decorre  dalle  date  fissate
nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra
tale data corrisponde a quella della cattura. 
  7. Al militare  in  aspettativa  per  prigionia  di  guerra  o  per
infermita'  dipendente  da  causa  di   servizio   compete   l'intero
trattamento economico dal pari grado in attivita' di servizio. 
  8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa  di
servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui  all'articolo
26 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 
  9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare  in
aspettativa per prigionia di guerra o per  infermita'  proveniente  o
non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 
  10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che
debbano frequentare  corsi  o  sostenere  esami  prescritti  ai  fini
dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano
domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e  se  riconosciuti
idonei sono richiamati in servizio. 
  11. Gli stessi militari in  aspettativa  per  motivi  privati,  che
debbano essere valutati per l'avanzamento  o  che  debbano  sostenere
esami  prescritti  ai  fini  dell'avanzamento  o  per  la  nomina   a
sottufficiale,  qualora  ne  facciano  domanda,  sono  richiamati  in
servizio. 
  12. Ai medesimi militari in  aspettativa  per  motivi  privati  non
compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti  del  trattamento
di quiescenza e della indennita' di fine servizio, il tempo trascorso
in aspettativa per motivi privati non e' computato. 
  13. Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli
articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati. 
 
          Nota all'art. 8:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  26  della  legge n.
          187/1976   (Riordinamento   di    indennita'    ed    altri
          provvedimenti per le Forze armate):
             "Art.  26 (Trattamento durante l'aspettativa). - Durante
          l'aspettativa  per  infermita'  dipendente  da   causa   di
          servizio,  agli  ufficiali  e  ai sottufficiali in servizio
          permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica  e
          dei  Corpi  di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di
          truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e
          dei   predetti  Corpi  di  polizia  nonche'  ai  cappellani
          militari in servizio  permanente  competono,  salvo  quanto
          previsto  al  precedente  articolo  16,  lo stipendio e gli
          altri assegni di carattere fisso e continuativo per  intero
          per  i  primi  dodici  mesi  e  ridotti  alla  meta'  per i
          successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli  interi
          assegni  per carichi di famiglia e la durata dei successivi
          periodi, durante i quali nessun assegno e' dovuto.
             Agli  effetti  del  trattamento  previsto dal precedente
          comma, due periodi di aspettativa per infermita' si sommano
          quando  tra  essi  non  intercorre  un  periodo di servizio
          attivo superiore a tre mesi.
             Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per infermita' non
          comporta alcuna detrazione di anzianita'  ed  e'  computato
          per   intero   ai   fini  dell'attribuzione  degli  aumenti
          periodici di stipendio, delle classi e  dei  livelli  dello
          stipendio  e  degli  altri  assegni  di  carattere  fisso e
          continuativo.
             Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          anche agli ufficiali di  complemento  e  della  riserva  di
          complemento  ed  ai  sottufficiali  di  complemento e della
          riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi  della
          legge  20  dicembre  1973, n. 824, limitatamente ai periodi
          massimi  di  assenza  dal  servizio  per   infermita'   non
          dipendente  da  causa  di  servizio,  previsti  dalle norme
          vigenti per le singole categorie di personale".