Art. 8. 1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. 5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura. 7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico dal pari grado in attivita' di servizio. 8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio. 11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per l'avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio. 12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennita' di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato. 13. Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.
Nota all'art. 8: Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 187/1976 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate): "Art. 26 (Trattamento durante l'aspettativa). - Durante l'aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonche' ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno e' dovuto. Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermita' si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale".