Art. 9. 
  1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18  ottobre  1961,
n. 1168, come modificato dall'articolo  3  della  legge  11  dicembre
1971, n. 1090, e dalla legge 11 marzo 1981, n. 192, e al primo  comma
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla  lettera  c)
le parole "scarso rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "scarso
rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari  che  siano
state oggetto di consegna di rigore". 
  2. Alle lettere b) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n.
1168, e dell'articolo 17 della legge 3  agosto  1961,  n.  833,  sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "anche se cessi dal servizio per
perdita del grado". 
 
          Note all'art. 9:
             - Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 1168/1961
          (per il titolo si  veda  nelle  note  all'art.  16)  e'  il
          seguente:
             "Art.   12.  -  Il  militare  di  truppa  dell'Arma  dei
          carabinieri cessa dal servizio continuativo  al  compimento
          del  (cinquantaduesimo  anno  di  eta'  se  appuntato e del
          quarantottesimo  anno  di  eta'  se  carabiniere  scelto  o
          carabiniere) (*).
                                  ___________
             (*)  La  parte dell'articolo chiusa fra parentesi quadre
          e' stata abrogata implicitamente dall'art. 3 della legge 11
          dicembre  1971, n.  1090, che ha previsto per gli appuntati
          e i militari di truppa il piu' elevato limite di eta' di 55
          anni.  Anche  tale  limite  peraltro  e'  stato a sua volta
          successivamente abrogato implicitamente dall'articolo unico
          della  legge  11  maggio  1981, n. 192, che ha stabilito il
          limite di eta' di 56 anni, attualmente ancora vigente,  per
          la  cessazione  dal servizio dei graduati e dei militari di
          truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia
          di finanza.
             Anche  prima  del  raggiungimento  del limite di eta' il
          personale di cui  al  comma  precedente  puo'  cessare  dal
          servizio continuativo per una delle seguenti cause:
               a) infermita';
               b) domanda;
              c)  scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze
          disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
               d)  inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei
          militari;
               e) nomina all'impiego civile;
               f) perdita di grado.
             Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo
          e' adottato:
              con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle
          lettere c), d) ed f);
              con  determinazione  del comandante generale dell'Arma,
          per gli altri casi".
             -  Il testo vigente dell'art. 15 della legge n. 833/1961
          (per il titolo si  veda  nelle  note  all'art.  16)  e'  il
          seguente:
             "Art.  15.  -  Il  militare di truppa cessa dal servizio
          continuativo per una delle seguenti cause:
               a) eta';
               b) infermita';
              c)  scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze
          disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
               d) domanda;
               e)  inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei
          militari;
               f) nomina all'impiego civile;
               g) perdita del grado.
             Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo
          e' adottato con determinazione del comandante generale".
             -  Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 833/1961
          (per il titolo si  veda  nelle  note  all'art.  16)  e'  il
          seguente:
             "Art. 17. - Il militare di truppa che cessa dal servizio
          continuativo ai sensi  dell'articolo  16  e'  collocato  in
          congedo e:
               a)  se  ha  venti  o  piu'  anni di servizio effettivo
          consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
               b)  se  ha meno di venti anni di servizio effettivo ma
          quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione  dei
          quali  dodici  di  servizio effettivo, consegue la pensione
          considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
          effettivo,  anche  se  cessi  dal  servizio  per perdita di
          grado;
               c)  se  ha meno di quindici anni di servizio utile per
          la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile,
          ma  meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una
          indennita' per una volta tanto, pari a tanti  ottavi  degli
          assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
          per la pensione".
             - Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 1168/1961
          (per il titolo si  veda  nelle  note  all'art.  16)  e'  il
          seguente:
             "Art.   20.  -  Il  militare  di  truppa  dell'Arma  dei
          carabinieri che cessa dal servizio continuativo  per  eta',
          per  infermita'  non  proveniente da causa di servizio, per
          scarso rendimento, per inosservanza delle  disposizioni  di
          legge sul matrimonio:
               a)  se  ha  venti  o  piu' anni di servizio effettivo,
          consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
               b)  se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
          quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione  dei
          quali  dodici  di  servizio effettivo, consegue la pensione
          considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
          effettivo,  anche  se  cessi  dal  servizio  per perdita di
          grado;
               c)  se  ha meno di quindici anni di servizio utile per
          la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile,
          ma  meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una
          indennita' per una volta tanto, pari a tanti  ottavi  degli
          assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
          per la pensione.
             Al   militare   di   truppa  cessato  dal  servizio  per
          infermita' o per scarso rendimento sono corrisposti per  un
          periodo  di  tre  mesi gli interi assegni spettanti ai pari
          grado in servizio; tali assegni  non  sono  cumulabili  con
          quelli di quiescenza".