Art. 9. 1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 marzo 1981, n. 192, e al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole "scarso rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore". 2. Alle lettere b) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche se cessi dal servizio per perdita del grado".
Note all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 1168/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) e' il seguente: "Art. 12. - Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del (cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere) (*). ___________ (*) La parte dell'articolo chiusa fra parentesi quadre e' stata abrogata implicitamente dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che ha previsto per gli appuntati e i militari di truppa il piu' elevato limite di eta' di 55 anni. Anche tale limite peraltro e' stato a sua volta successivamente abrogato implicitamente dall'articolo unico della legge 11 maggio 1981, n. 192, che ha stabilito il limite di eta' di 56 anni, attualmente ancora vigente, per la cessazione dal servizio dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) infermita'; b) domanda; c) scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore; d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; e) nomina all'impiego civile; f) perdita di grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) ed f); con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi". - Il testo vigente dell'art. 15 della legge n. 833/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) e' il seguente: "Art. 15. - Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con determinazione del comandante generale". - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 833/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) e' il seguente: "Art. 17. - Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo 16 e' collocato in congedo e: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo, anche se cessi dal servizio per perdita di grado; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione". - Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 1168/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) e' il seguente: "Art. 20. - Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per eta', per infermita' non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo, anche se cessi dal servizio per perdita di grado; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Al militare di truppa cessato dal servizio per infermita' o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti ai pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza".