(Allegato)
    

 All'articolo 1:
   al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   "  a)  nei  comuni  di  Bari,  Bologna,  Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche'  nei  comuni
confinanti con gli stessi;
    b) negli altri comuni capoluogo di provincia;
    c)   nei   comuni,   considerati   ad  alta  tensione  abitativa,
individuati nella delibera CIPE  30  maggio  1985,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  19 giugno 1985, non compresi nelle
lettere precedenti;
    d)  nei  comuni  di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del  22  aprile  1987,  non
compresi nelle lettere a), b) e c)";
  il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche
se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione
ha effetto sino al 31 dicembre 1989";
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis.  E'  aumentata  al  cinquanta  per cento la quota di cui al
secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.
9,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Gli  enti  ivi  previsti,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del
contratto  con  lo  sfrattato,  devono  darne comunicazione al di lui
locatore,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   al
domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio
allegato alla richiesta di locazione.
  2-ter.  Nell'ambito  della  quota di cui al comma 2- bis gli stessi
enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati  da  propri
immobili venduti frazionatamente".
 Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
 "Art.  1-bis. - 1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione
il conduttore e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo  1591
del  codice  civile,  una somma mensile pari all'ammontare del canone
dovuto  alla  cessazione  del  contratto,  cui   si   applicano   gli
aggiornamenti  previsti  dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il  periodo  predetto
sono  altresi' dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della
citata legge n. 392 del 1978".
 All'articolo 2:
   al  comma 2, le parole: "la decadenza dalla" sono sostituite dalle
seguenti: "che non si applica la";
  al  comma  3,  le  parole: "di cui al comma 1 dell'articolo 1" sono
soppresse.
 All'articolo 3:
  al comma 1, le parole: "dal 1> maggio 1989" sono soppresse;
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",  nonche' alle esecuzioni dei titoli per i quali non e' disposta la
sospensione";
  al  comma 4, sono premesse le parole: "Nei casi di cui al comma 3";
le parole: "nella misura delle spese effettivamente  sostenute"  sono
sostituite dalle seguenti:  "nella misura come sopra determinata";
  al  comma  5,  la  parola:  "residui" e' soppressa; le parole: "nei
commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 2 e 3".
 All'articolo 4:
   al  comma  1,  lettera  a), dopo la parola: "che" sono inserite le
seguenti: "la nomina e";
  la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "  b)  dal  sindaco  del  comune  capoluogo  o da un suo delegato
nonche', per le deliberazioni attinenti al  comune  che  rappresenta,
dal sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato";
   la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   " c) da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini
sia di quelle dei proprietari  nominati,  di  comune  accordo,  dalle
rispettive   associazioni   maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale";
  alla  lettera  d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da
un suo delegato";
  le lettere e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
   "  e)  da  un  rappresentante  nominato  di  comune  accordo dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente  rappresentative
a livello nazionale;
    f)   da  un  rappresentante  nominato  di  comune  accordo  dalle
organizzazioni    sindacali    degli    imprenditori     maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
    g)  da  un  rappresentante  nominato di comune accordo dagli enti
assicurativi e previdenziali presenti nella provincia";
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "1-bis.  I  rappresentanti di cui alle lettere c), e), f), g) ed h)
dovranno essere nominati  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  legge  di conversione del presente
decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al
prefetto, la commissione funzionera' con le residue componenti".
 L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8. - 1. In caso di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza
del contratto, agli obblighi di  cui  all'articolo  1591  del  codice
civile, si applica il comma 2 dell'articolo 2".
 All'articolo  9,  al  comma  1,  nel capoverso, dopo le parole: "dal
conduttore" sono inserite le seguenti: "o, in  difetto,  offerto  dal
locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado".