Art. 2.
  1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Per  la  realizzazione  di  opere  direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per
l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi  contributi
a  fondo  perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio,
al centro o istituto o al portatore di handicap".