ART. 11. 
               (Responsabilita' degli amministratori). 
 
1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati  all'Amministrazione
da parte dei componenti degli  organi  dell'Istituto,  nell'esercizio
delle loro funzioni, si  estingue  con  il  decorso  del  termine  di
prescrizione ordinaria prevista  dal  codice  civile,  che  inizia  a
decorrere dal giorno in cui si e verificato il  fatto  causativo  del
danno.