ART. 13. 
                     (Competenze dei dirigenti). 
 
1.  I  dirigenti  dell'Istituto  esercitano  le   attribuzioni   loro
conferite dalla  legge,  dai  regolamenti  e  dagli  organi,  o  che,
comunque, non siano dalla  legge  attribuite  alla  competenza  degli
organi dell'Istituto e del direttore  generale,  ed  assicurano,  per
quanto di competenza, il conseguimento degli  obiettivi  fissati  nei
programmi  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Lo  stato
giuridico  ed  il  trattamento  economico   sono   disciplinati   dal
decreto-legge 11  gennaio  1985,  n.  2,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  marzo  1985,  n.  72,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
2. I dirigenti  garantiscono  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'amministrazione attenendosi ai principi della  legalita',  della
tempestivita' e della economicita' della  gestione;  rispondono  agli
organi di amministrazione dei risultati dell'attivita'  svolta  dagli
apparati cui sono preposti e della gestione  delle  risorse  ad  essi
demandate. 
3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e deliberata
dal comitato esecutivo, su proposta  del  direttore  generale,  sulla
base di  criteri  stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione  che
tengano conto delle capacita' professionali, della  cultura  e  delle
attitudini individuali  del  dirigente;  sono  scrutinabili  i  primi
dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica. 
4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di
funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa,
determinandola sulla base  dell'importanza  della  funzione  e  delle
connesse  responsabilita',  nonche'  dei   disagi   derivanti   dalla
mobilita' e stabilisce i criteri generali per  l'utilizzo  temporaneo
di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita. 
5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti  per  la
meta' con il sistema del concorso  pubblico  di  cui  alla  legge  10
luglio 1984, n. 301, e per l'altra meta' mediante concorso  riservato
o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono  livello
funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato  o  dello
scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo. 
6. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di
perfezionamento, specializzazione e aggiornamento  professionale  dei
dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite  strutture
dell'Istituto anche in collaborazione con  analoghe  strutture  dello
Stato e degli altri enti pubblici. 
7. La preposizione dei dirigenti  generali  alle  relative  funzioni,
nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza,  e  effettuata  per
gli enti di cui alla legge 20  marzo  1975,  n.  70,  dai  rispettivi
consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. 
 
          Nota all'art. 13, comma 1:
          Il  D.L.  n.  2/1985  reca:  "Adeguamento  provvisorio  del
          trattamento economico dei dirigenti  delle  amministrazioni
          dello  Stato  anche ad ordinamento autonomo e del personale
          ad essi collegato".
          Nota all'art. 13, comma 5:
          La  legge  10  luglio 1984, n. 301, reca: "Norme di accesso
          alla dirigenza statale".
          Nota all'art. 13, comma 7:
          -  Per  il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente
          nota all'art. 5, comma 1, lettera d).