ART. 26. 
               (Competenze del comitato amministratore 
   della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). 
 
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25  ha  i  seguenti
compiti: 
 a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione  dell'Istituto,  i  bilanci  annuali   preventivo   e
consuntivo della gestione,  corredati  da  una  propria  relazione  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
 b) deliberare le modalita' di  erogazione  delle  prestazioni  e  di
riscossione dei contributi; 
 c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
 d) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'erogazione  delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le
modalita' di cui alla  lettera  c),  i  provvedimenti  necessari  per
assicurarne l'equilibrio; 
 e) decidere in unica istanza sui ricorsi in  materia  di  contributi
dovuti alla gestione; si  applicano  le  norme  sui  termini  di  cui
all'articolo 47, commi 3 e 4; 
 f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo. 
2. Tutte le  competenze  gia'  attribuite  ai  preesistenti  comitati
preposti alle gestioni di cui  all'articolo  24  sono  trasferite  al
comitato amministratore della gestione per le prestazioni  temporanee
ai lavoratori dipendenti. 
3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in
materia di prestazioni di integrazione salariale sono  attribuiti  al
comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 24. 
Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge  20
maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni  di  cui
all'articolo 8 della medesima legge. 
 
          Nota all'art. 26, comma 3:
          Il  testo  dell'art.  6  della legge 20 maggio 1975, n. 164
          (Provvedimenti per la garanzia del salario), e il seguente:
          "Art.  6  (Durata dell'integrazione salariale ordinaria). -
          L'integrazione salariale prevista per  i  casi  di  cui  al
          precedente  articolo  1,  n.  1)  e  corrisposta fino ad un
          periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali
          detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad
          un massimo complessivo di 12 mesi.
          Le  proroghe  sono autorizzate dal comitato speciale di cui
          all'articolo 7 del  decreto-legislativo  luogotenenziale  9
          novembre 1945, n. 788.
          Qualora  l'impresa  abbia  fruito di 12 mesi consecutivi di
          integrazione  salariale,  una  nuova  domanda  puo'  essere
          proposta  per  la  medesima  unita' produttiva per la quale
          l'integrazione e stata concessa, quando  sia  trascorso  un
          periodo   di  almeno  52  settimane  di  normale  attivita'
          lavorativa.
          L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non
          consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di
          12 mesi in un biennio.
          Le  disposizioni  di  cui  al  terzo  e quarto comma non si
          applicano  nei  casi  d'intervento  determinato  da  eventi
          oggettivamente non evitabili".