ART. 28 
             (Gestione dei contributi e delle prestazioni 
           previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri 
                              e coloni). 
 
1. A decorrere  dal  I  gennaio  1989  la  gestione  speciale  per  i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui  all'articolo  6  della
legge 26  ottobre  1957,  n.  1047,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei  contributi  e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,  mezzadri  e
coloni". 
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi  contributi,  eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla
gestione sono trasferite le parti  del  contributo  statale  per  gli
assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della
legge  14  luglio  1967,  n.  585,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui. 
 
          Nota all'art. 28, comma 1.
          Il  testo  dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047
          (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e  vecchiaia
          ai  coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e il seguente:
          "Art.  6.  - E' istituita presso l'Istituto nazionale della
          previdenza sociale una gestione speciale per i  coltivatori
          diretti e per i coloni e mezzadri.
          La  gestione  ha  lo  scopo di provvedere al trattamento di
          previdenza previsto dalla presente legge sia per  la  parte
          relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria
          che  all'adeguamento  delle   pensioni   stesse   ed   alla
          corresponsione  dei  trattamenti  minimi  e costituisce una
          gestione autonoma in seno all'Istituto".
          Nota all'art. 28, comma 2:
          Il  testo  dell'art.  9  della legge 14 luglio 1967, n. 585
          (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti,
          mezzadri,   coloni   e  compartecipanti  familiari),  e  il
          seguente:
          "Art.  9.  -  A  decorrere  dal  1  gennaio  1967, lo Stato
          concorre alle spese derivanti  alla  Cassa  unica  per  gli
          assegni   familiari  dall'applicazione  delle  disposizioni
          contenute nei precedenti articoli con un  contributo  annuo
          di  lire  28  miliardi  da  erogarsi  in  rate  trimestrali
          anticipate.
          All'onere   di   cui   al   precedente  comma  si  provvede
          nell'esercizio   1967,   mediante    riduzione    per    il
          corrispondente  importo del Fondo iscritto al capitolo 3523
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro  per  il  suddetto  esercizio destinato a far fronte
          agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.
          Il  Ministro  per il tesoro e autorizzato a provvedere, con
          propri decreti, alle variazioni di  bilancio  connesse  con
          l'applicazione della presente legge".