ART. 29 
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei 
   contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  dei  coltivatori
diretti, mezzadri e coloni). 
 
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende  un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni in seno al  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto  e  composto,  oltre  che  dal  presidente,  da  cinque
rappresentanti dei coltivatori diretti,  da  due  rappresentanti  dei
mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni  in
colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  su  designazione  delle  associazioni  di
categoria  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale   e   da   un
rappresentante rispettivamente  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e del  Ministero  del  tesoro  con  qualifica  non
inferiore a primo dirigente. 
2. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente  le  funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal  presidente
stesso.