ART. 31 
             (Gestione dei contributi e delle prestazioni 
                   previdenziali degli artigiani). 
 
1.  A  decorrere  dal  I  gennaio  1989  la  gestione  speciale   per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio
1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei  contributi  e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani". 
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi  contributi,  eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. 
 
          Nota all'art. 31, comma 1:
          Il  testo  dell'art.  3  della  legge 4 luglio 1959, n. 463
          (Estensione   dell'assicurazione   obbligatoria   per    la
          invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed
          i loro familiari), e il seguente:
          "Art.  3. - E' istituita, presso l'Istituto nazionale della
          previdenza   sociale,    una    gestione    speciale    per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti degli artigiani.
          La  gestione  ha  lo  scopo di provvedere al trattamento di
          previdenza previsto dalla presente legge, sia per la  parte
          relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria
          che per  quella  relativa  all'adeguamento  delle  pensioni
          stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo
          quanto previsto dall'art. 5, primo comma, lettera e), della
          legge 20 febbraio 1958, n. 55".
          N.B.  - L'art. 5 della legge n. 55/1958 sopracitato e stato
          abrogato dall'art. 23 della legge n. 1338/1962.