ART. 34 
                   (Gestione dei contributi e delle 
                      prestazioni previdenziali 
                degli esercenti attivita' commerciali) 
 
1.  A  decorrere  dal  I  gennaio  1989,  la  gestione  speciale  per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui  all'articolo
5 della legge 22 luglio 1966, n.  613,  assume  la  denominazione  di
"Gestione dei contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali." 
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi  contributi,  eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. 
 
          Nota all'art. 34, comma 1:
          Il  testo  dell'art.  5  della legge 22 luglio 1966, n. 613
          (Estensione     dell'assicurazione     obbligatoria     per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
          attivita' commerciali ed  i  loro  familiari  coadiutori  e
          coordinamento   degli   ordinamenti   pensionistici  per  i
          lavoratori autonomi), e il seguente:
          "Art.  5.  - E' istituita presso l'Istituto nazionale della
          previdenza    sociale    una    gestione    speciale    per
          l'assicurazione    obbligatoria   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  degli   esercenti   attivita'
          commerciali  con il compito di provvedere al trattamento di
          previdenza previsto dalla presente legge".