ART. 4. 
                     (Composizione del consiglio 
                         di amministrazione). 
 
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione e composto,  oltre  che
dal   presidente   dell'Istituto,   che   lo   presiede,   da   venti
rappresentanti   dei   lavoratori   dipendenti,   di   cui   uno   in
rappresentanza dei dirigenti di azienda,  da  quattro  rappresentanti
dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro,
dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni   sul   lavoro   (INAIL)   e    da    quattro    funzionari
dell'Amministrazione dello Stato, in  rappresentanza  rispettivamente
del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  del  Ministero
del  tesoro,  del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del Ministro per la funzione pubblica. 
2.  I  rappresentanti  dei  lavoratori  dipendenti,  dei   lavoratori
autonomi e dei datori  di  lavoro  sono  designati  dalle  rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale. 
3. I membri del consiglio  di  amministrazione  sopra  elencati  sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro". 
2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata  in
vigore della presente legge  prosegue  la  sua  attivita'  sino  alla
scadenza del mandato.