ART. 42 
                   (Comitati regionali dell'INPS). 
 
1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"In ogni capoluogo di  regione  e  istituito  un  comitato  regionale
dell'Istituto composto da: 
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno  in
rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 
3)  tre  rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi,  di  cui  uno  in
rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  uno  in
rappresentanza  degli  artigiani  ed  uno  in  rappresentanza   degli
esercenti attivita' commerciali; 
4) un rappresentante dell'ente regione; 
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o  dell'ispettorato
regionale del lavoro; 
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato  od  un
funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato; 
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto; 
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione". 
2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono  nominati
su  designazione  delle  rispettive  confederazioni  sindacali   piu'
rappresentative a carattere nazionale". 
3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato. 
 
          Nota all'art. 42, commi 1, 2 e 3:
          Il   testo  dell'art.  33  del  D.P.R.  n.  639/1970,  come
          modificato dalla presente legge, e il seguente:
          "Art.  33.  -  In  ogni capoluogo di regione e istituito un
          comitato regionale dell'istituto composto da:
          1)  dodici  rappresentanti  dei  lavoratori dipendenti, dei
          quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
          2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
          3)  tre  rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno
          in  rappresentanza  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
          coloni,  uno  in  rappresentanza  degli artigiani ed uno in
          rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
          4) un rappresentante dell'ente regione;
          5)   il  dirigente  dell'ufficio  regionale  del  lavoro  o
          dell'ispettorato regionale del lavoro;
          6)  il  dirigente  della  locale ragioneria regionale dello
          Stato od un funzionario del medesimo ufficio  dallo  stesso
          designato;
          7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
          8) i presidenti dei comitati provinciali della regione.
          Il  comitato  e  costituito con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale di concerto con il  Ministro
          per il tesoro.
          I  membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono
          nominati su designazione  delle  rispettive  confederazioni
          sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
          Il  comitato,  nella seduta di insediamento che deve essere
          convocata dal membro piu' anziano di  eta'  entro  quindici
          giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di costituzione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  elegge
          il  presidente  tra  i membri rappresentanti dei lavoratori
          dipendenti   ed   un   vice   presidente   tra   i   membri
          rappresentanti  dei  datori  di lavoro. Le nomine anzidette
          sono  deliberate  a  scrutinio  segreto  ed  a  maggioranza
          assoluta   dei   voti   dei   componenti  il  comitato.  Se
          necessario, le votazioni sono ripetute fino  a  quando  non
          sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti".