ART. 43 
                 (Competenze dei comitati regionali). 
 
1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti: 
 a)  coordinare  l'attivita'  dei  comitati  provinciali   costituiti
nell'ambito della circoscrizione regionale; 
 b)  mantenere  il  collegamento  con  l'ente  regione  ai  fini  del
coordinamento e della reciproca informazione in ordine  all'attivita'
e agli orientamenti nei settori della  previdenza  e  dell'assistenza
sociale; 
 c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali  dei
lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli
altri  organismi   similari   al   fine   di   fornire   informazioni
sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e  di  raccogliere
le indicazioni e le proposte dei predetti organismi; 
 d) presentare periodicamente al  consiglio  di  amministrazione  una
relazione  in  ordine  all'attivita'  svolta  ed  agli  obiettivi  da
perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale; 
 e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla  sussistenza
del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi  speciali  di
previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47,
commi 3 e 4; 
 f)  svolgere  i  compiti  ad  esso  assegnati   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Istituto. 
2. Il comitato regionale per  la  Valle  d'Aosta  svolge  altresi'  i
compiti attribuiti al comitato provinciale. 
3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale  per  la  Valle
d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3  e  4  dell'articolo
46.