ART. 44 
 
(Composizione dei comitati provinciali). 
1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito  un  comitato
composto da: 
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno  in
rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi; 
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e  della  massima
occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale  del  lavoro.
Il  titolare  puo'  farsi  rappresentare  in  singole  sedute  da  un
funzionario  dell'ufficio  all'uopo  delegato,   di   qualifica   non
inferiore a primo dirigente; 
5) il direttore della locale ragioneria provinciale  dello  Stato  il
quale puo' farsi rappresentare in singole sedute  da  un  funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non  inferiore  a  primo
dirigente; 
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto". 
 
          Nota all'art. 44, comma 1:
          Il   testo  dell'art.  34  del  D.P.R.  n.  639/1970,  come
          modificato dalla presente legge, e il seguente:
          "Art.  34.  -  Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e
          istituito un comitato composta da:
          1)  undici  rappresentanti  dei  lavoratori dipendenti, dei
          quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
          2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
          3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
          4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
          massima  occupazione  o   il   direttore   dell'ispettorato
          provinciale    del   lavoro.   Il   titolare   puo'   farsi
          rappresentare  in  singole   sedute   da   un   funzionario
          dell'ufficio  all'uopo delegato, di qualifica non inferiore
          a primo dirigente;
          5)  il  direttore della locale ragioneria provinciale dello
          Stato il quale puo' farsi rappresentare in  singole  sedute
          da   un  funzionario  dell'ufficio  all'uopo  delegato,  di
          qualifica non inferiore a primo dirigente;
          6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto.
          Il  comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere
          convocata dal membro piu' anziano di  eta'  entro  quindici
          giorni  dalla pubblicazione del decreto di costituzione del
          comitato medesimo nel Foglio  degli  annunzi  legali  della
          provincia,  nomina  nel  proprio  seno  il presidente tra i
          rappresentanti  dei  lavoratori  dipendenti  ed   un   vice
          presidente  tra  i  rappresentati  dei datori di lavoro. Le
          nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto  ed  a
          maggioranza  assoluta  dei voti dei componenti il comitato.
          Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non
          sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.
          Il  presidente puo' delegare al vice presidente particolari
          funzioni inerenti alla sua carica; in  caso  di  assenza  o
          impedimento,  l'esercizio  delle  funzioni del presidente e
          assunto  dal  vice  presidente.  In  caso  di   assenza   o
          impedimento   anche   di  quest'ultimo,  l'esercizio  delle
          funzioni vicarie e assunto dal  membro  del  comitato  piu'
          anziano di eta'.
          In  caso  di  successiva vacanza delle cariche anzidette il
          comitato delibera la sostituzione con le modalita' ed  alle
          condizioni   fissate   al  secondo  comma.  Il  comitato  e
          convocato per la sostituzione del presidente entro un  mese
          dalla   data   in   cui   la  vacanza  della  carica  si  e
          determinata".