ART. 46 
              (Contenzioso in materia di prestazioni). 
 
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso
i provvedimenti dell'Istituto concernenti: 
 a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e   le
prestazioni  del  Fondo  di  garanzia  per  il  trattamento  di  fine
rapporto; 
 b) le  prestazioni  delle  gestioni  dei  lavoratori  autonomi,  ivi
comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza; 
 c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei
dipendenti  da  imprese  esercenti  miniere,  cave  e  torbiere   con
lavorazione, ancorche' parziale, in sotteraneo; 
 d)  le  prestazioni  dell'assicurazione   obbligatoria   contro   la
disoccupazione involontaria; 
 e) la pensione sociale; 
 f) le  prestazioni  economiche  di  malattia,  ivi  comprese  quelle
dell'assicurazione obbligatoria  contro  la  tubercolosi,  e  per  la
maternita'; 
 g) i trattamenti familiari; 
 h) l'assegno per congedo matrimoniale; 
 i) il trattamento di richiamo alle armi degli  impiegati  ed  operai
privati. 
2. I ricorsi concernenti le prestazioni  indicate  nel  comma  1,  ad
eccezione di quelle di cui alle lettere b ) ed e), sono decisi da una
speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri  di
cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo  comma  dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.  come
sostituito dall'articolo 44 della presente legge. 
3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui  alla  lettera  b)  e,
limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi,
alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni  del
comitato provinciale presiedute  rispettivamente  dal  rappresentante
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante  degli
artigiani e del rappresentante degli esercenti attivita'  commerciali
in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri  4,
5 e 6 del primo comma dell'articolo 34  del  decreto  del  presidente
della  Repubblica  30  aprile   1970,   n.   639,   come   sostituito
dall'articolo 44 della presente legge, e  da  quattro  rappresentanti
delle categorie  nominati  con  decreto  del  direttore  dell'ufficio
provinciale del lavoro. 
4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1  sono  decisi  dal
comitato provinciale. 
5. Il termine per ricorrere al  comitato  provinciale  e  di  novanta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. 
6.  Trascorsi   inutilmente   novanta   giorni   dalla   data   della
presentazione del ricorso, gli interessati hanno  facolta'  di  adire
l'autorita' giudiziaria. 
7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti  le  prestazioni  di
cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai  comitati  regionali  ed
agli altri organi centrali dell'Istituto  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono  decisi  dai  corrispondenti  nuovi
organi sencondo le procedure e le competenze previgenti. 
8. La proposizione dei  gravami  di  cui  al  presente  articolo  non
sospende il provvedimento emanato dall'Istituto. 
9. Il direttore della competente sede dell'Istituto  puo'  sospendere
l'esecuzione della decisione  del  comitato  qualora  si  evidenziano
profili  di  illeggittimita'.  In  tal  caso  il   provvedimento   di
sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed
essere sottoposto al comitato amministratore competente per  materia,
il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione
o il suo annullamento. Trascorso tale termine  la  decisione  diviene
comunque esecutiva. 
10. Sono abrogati il numero  1  ed  il  numero  11  del  primo  comma
dell'articolo 36  e  gli  articoli  44,  45  e  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. 
 
          Nota all'art. 46, commi 2 e 3:
          Per  il  testo  dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970 si veda
          precedente nota all'art. 44, comma 1.