ART. 5. 
                      (Competenze del consiglio 
                         di amministrazione). 
 
1. Spetta al consiglio di amministrazione: 
 a) proporre al Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  una
terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto; 
 b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri
rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed  uno  tra  i  consiglieri
rappresentanti dei datori di lavoro; 
 c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo; 
 d) proporre al Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  la
nomina ed il trattamento economico del direttore generale,  anche  in
deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e  la  nomina  dei  dirigenti
generali; designare inoltre  il  dirigente  generale  che  svolge  le
funzioni vicarie; 
 e) deliberare i bilanci  consuntivi  e  preventivi  e  le  eventuali
variazioni a questi ultimi; 
 f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi
e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla
loro attuazione; 
 g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536,  convertito  in  legge  con  modificazioni,
dalla legge 29 febbraio  1988,  n.  48,  e,  con  i  criteri  di  cui
all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi
il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello  di
amministrazione e contabilita', anche  in  deroga  alle  disposizioni
della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 h) deliberare l'eventuale costituzione  di  commissioni  consiliari,
nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento; 
 i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi  ed
i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto
all'articolo 1; 
 l) deliberare sulla dotazione organica; 
 m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di  contabilita'
anche in  deroga  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
dicembre 1979, n. 696. 
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e abrogato. 
 
          Nota all'art. 5, comma 1, lettera d):
          La  legge  20  marzo  1975,  n. 70, reca: "Disposizioni sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente".
          Note all'art. 5, comma 1, lettera g):
          -  Il  testo  dell'art.  10  del  D.-L.  n.  536/1987  e il
          seguente:
          "Art.  10.  -  1. Le disposizioni di legge e di regolamento
          che   disciplinano,   per    le    gestioni    amministrate
          dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro,  l'organizzazione  e  le  procedure
          relative  all'accertamento,  riscossione  e  accreditamento
          della  contribuzione  e  dei  premi  e alla liquidazione ed
          erogazione  delle  prestazioni   nonche'   l'organizzazione
          interna    degli    uffici,    restano   in   vigore   fino
          all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.
          2.  Le  modifiche  alla  disciplina delle materie di cui al
          comma 1, ad esclusione  dei  diritti  soggettivi,  e  ferma
          restando  la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8
          marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei  consigli
          di   amministrazione   degli   istituti   assunte   con  la
          maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le  delibere
          entrano  in  vigore  dopo la loro approvazione da parte del
          Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previa
          conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottarsi nel termine di sessanta  giorni  dalla  data  del
          loro ricevimento".
          -  Per  il  titolo  della  legge n. 70/1975 si veda la nota
          all'art. 5, comma 1, lettera d).
          Nota all'art. 5, comma 1, lettera m):
          Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione del
          nuovo regolamento per la classificazione  delle  entrate  e
          delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli
          enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".