ART. 52 
                       (Prestazioni indebite). 
 
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti, delle  gestioni  obbligatorie  sostitutive  o,  comunque,
integrative della medesima, della gestione speciale  minatori,  delle
gestioni speciali per i commercianti, gli  artigiani,  i  coltivatori
diretti, mezzadri e  coloni  nonche'  la  pensione  sociale,  di  cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere  in
ogni momento rettificate dagli enti o fondi  erogatori,  in  caso  di
errore  di  qualsiasi  natura  commesso  in  sede  di   attribuzione,
erogazione o riliquidazione della prestazione. 
2. Nel caso in cui,  in  conseguenza  del  provvedimento  modificato,
siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,  non  si
fa luogo a recupero delle somme  corrisposte,  salvo  che  l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.  Il  mancato  recupero
delle  somme  predette  puo'   essere   addebitato   al   funzionario
responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. 
 
          Nota all'art. 52, comma 1:
          Per  il  testo dell'art. 26 della legge n. 153/1969 si veda
          precedente nota all'art. 37, comma 3, lettera a).