ART. 55 
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
                 gli infortuni sul lavoro - INAIL). 
 
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
2. L'INAIL, nel quadro della  politica  economica  generale,  adempie
alle  funzioni  attribuitegli  con  criteri  di  economicita'  e   di
imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione
all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione  dei  contributi
ed  erogazione  delle  prestazioni,  realizzando  una  gestione   del
patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo  rendimento
finanziario. Alla medesima finalita'  deve  confermarsi  l'azione  di
controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 
3.  All'articolo  1  del  regio  decreto  6  luglio  1933,  n.  1033,
modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato
13 maggio 1947, n.  438,  e'  aggiunto  il  seguente  punto:  "6)  il
Direttore generale". 
4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista
dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli  5,  8,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge  sono  estese
all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali. 
5. Le prestazioni  a  qualunque  titolo  erogate  dall'INAIL  possono
essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso
di errore di qualsiasi  natura  commesso  in  sede  di  attribuzione,
erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui  siano
state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo  a
recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo  dell'interessato.  Il  mancato  recupero  delle  somme
predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile  soltanto
in caso di dolo o colpa grave.  Anche  nel  caso  in  cui  sia  stato
richiesto un minor premio ed  acconto  di  assicurazione  rispetto  a
quello dovuto, il mancato incasso delle  somme  a  tale  titolo  puo'
essere addebitato al funzionario responsabile  soltanto  in  caso  di
dolo o colpa grave. 
 
          Nota all'art. 55, comma 3:
          Il  testo  dell'art.  1  del  R.D.  6  luglio 1933, n. 1033
          (Ordinamento   dell'Istituto   nazionale    fascista    per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro), come
          sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n.  438/1947  e  come
          ulteriormente   modificato   dalla  presente  legge,  e  il
          seguente:
          "Art.   1.   -  Sono  organi  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
          1) il presidente;
          2) il consiglio di amministrazione;
          3) il comitato esecutivo;
          4) i comitati tecnici;
          5) il collegio dei sindaci;
          6) il direttore generale".