ART. 55 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL). 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalita' deve confermarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, e' aggiunto il seguente punto: "6) il Direttore generale". 4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali. 5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Nota all'art. 55, comma 3: Il testo dell'art. 1 del R.D. 6 luglio 1933, n. 1033 (Ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 438/1947 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e il seguente: "Art. 1. - Sono organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati tecnici; 5) il collegio dei sindaci; 6) il direttore generale".