ART. 56 
     (Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo). 
 
1. Il controllo parlamentare sull'attivita'  degli  enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da
una Commissione  parlamentare,  composta  da  nove  senatori  e  nove
deputati nominati  in  rappresentanza  e  proporzionalmente  ai  vari
gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. 
2. La Commissione vigila: 
 a) sull'efficienza del servizio in  relazione  alle  esigenze  degli
utenti, sull'equilibrio delle  gestioni  e  sull'utilizzo  dei  fondi
disponibili; 
 b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di
gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; 
 c) sull'operativita' delle leggi in materia  previdenziale  e  sulla
coerenza  del  sistema  con  le  linee  di   sviluppo   dell'economia
nazionale. 
3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al  comma  1
espongono  la  situazione  dei  rispettivi  enti  anche  al  fine  di
correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee  di
tendenza degli interventi legislativi. 
4.  La  Commissione  assume  le  funzioni  svolte  dalla  Commissione
parlamentare nominata ai sensi della legge 6  giugno  1973,  n.  327,
relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza. 
5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in  vigore
della presente legge. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 9 marzo 1989 
 
                               COSSIGA 
 
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
    

          Nota all'art. 56, comma 4:
               La legge 6 giugno 1973, n. 327, reca: "Modifiche delle
             norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa
          depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista
            dall'art. 3, libro I, del testo unico approvato con regio
          decreto 2 gennaio 1913, n. 453".