ART. 6. 
                (Composizione del comitato esecutivo). 
 
1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e
composto, oltre che dal presidente  e  dai  due  vicepresidenti,  dai
seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione  nel  proprio
seno: 
1)  sei  consiglieri  scelti  tra  i  rappresentanti  dei  lavoratori
dipendenti; 
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro; 
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei
lavoratori autonomi; 
4) i rappresentanti del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  e  del  Ministero  del  tesoro  in  seno  al  consiglio   di
amministrazione". 
 
          Nota all'art. 6, comma 1:
          Il   testo   dell'art.  6  del  D.P.R.  n.  639/1970,  come
          modificato dalla presente legge, e il seguente:
          "Art.   6.   -  Il  comitato  esecutivo  e  presieduto  dal
          presidente dell'Istituto  ed  e  composto,  oltre  che  dal
          presidente  e  dai due vice-presidenti, dai seguenti membri
          eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
          1)   sei   consiglieri  scelti  tra  i  rappresentanti  dei
          lavoratori dipendenti;
          2)  due  consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori
          di lavoro;
          3)   due  consiglieri  scelti  per  turni  biennali  tra  i
          rappresentanti dei lavoratori autonomi;
          4)  i  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza sociale e del Ministero del tesoro  in  seno  al
          consiglio di amministrazione.
          I  membri  di  cui  ai  precedenti  numeri  sono scelti dal
          consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio
          segreto  ed  a maggioranza assoluta dei voti dei componenti
          il consiglio. Se necessario,  le  votazioni  sono  ripetute
          fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la
          prescritta maggioranza di voti".