ART. 7. 
                 (Competenze del comitato esecutivo). 
 
1.  Il  comitato  esecutivo  esercita  i  poteri  di  amministrazione
ordinaria e straordinaria, assumendo  i  provvedimenti  di  carattere
generale attinenti all'organizzazione ed al personale  dell'Istituto.
2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe  ai  singoli
componenti del comitato esecutivo. 
3. Il  comitato  esecutivo  puo'  delegare  particolari  funzioni  ed
attribuzioni  ad  altri  organi  centrali  e  periferici,  nonche'  a
dirigenti dell'Istituto. 
4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte  le  attribuzioni  ad
esso demandate da leggi e regolamenti e le  funzioni  che  non  siano
comprese  nella  sfera  di   competenza   degli   altri   organi   di
amministrazione dell'Istituto.