ART. 8. 
                      (Procedure di controllo). 
 
1. L'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1979, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"ART. 53. - 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero 
  del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le  vigenti
disposizioni  e  nel  rispetto  dell'autonomia  e   delle   finalita'
dell'Istituto. 
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi  generali
adottati dal consiglio  di  amministrazione,  nonche'  gli  atti  non
espressamente soggetti per legge ad  approvazione  ministeriale  sono
immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del  comma  1,
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al  Ministro  del
tesoro. 
3. Le delibere con cui il consiglio di  amministrazione  definisce  o
modifica la dotazione organica del personale o quella  dei  dirigenti
sono trasmesse per l'approvazione al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, il quale entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
ricezione delle delibere stesse le  approva  o  le  restituisce,  con
motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il
Ministro   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale   provvede
all'approvazione  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   funzione
pubblica. 
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di  leggittimita'  devono  essere
espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate. 
5.  Trascorso  il  termine  di  sessanta  giorni,  le  delibere   non
restituite diventano esecutive. In  caso  di  motivata  richiesta  di
chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data  in  cui
sono forniti i chiarimenti richiesti. 
6. Le delibere diventano comunque  esecutive  qualora,  nonostante  i
rilievi, siano motivatamente confermate con nuova  deliberazione  del
consiglio  di  amministrazione,  sempreche'  i  rilievi   mossi   non
attengano a vizi di legittimita'. 
7. I controlli di  cui  al  presente  articolo  sostituiscono  quelli
previsti dall'articolo 29  della  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
8. La Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  continuativo  sulla
gestione dell'Istituto con le  modalita'  previste  dall'articolo  12
della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e  riferisce
al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita'
svolta nell'esercizio esaminato". 
 
          Nota all'art. 8, comma 7
          Il testo dell'art. 29 della legge n. 70/1975 e il seguente:
          "Art.  29  (Controllo  sulle  delibere  degli  enti).  - Le
          delibere  con  cui  gli  enti  adottano  o  modificano   il
          regolamento   organico,   definiscono   o   modificano   la
          consistenza organica di ciascuna qualifica, il  numero  dei
          dirigenti  degli uffici e degli addetti agli uffici stessi,
          sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione  al
          Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero
          del tesoro.  Alla  stessa  approvazione  sono  soggette  le
          delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare
          gli stanziamenti relativi a spese generali e  di  personale
          in   conformita'  degli  accordi  sindacali  approvati  dal
          Governo.
          Per  le  delibere  di cui al primo comma dell'articolo 25 e
          richiesta,  per  la  parte  riguardante  l'ordinamento  dei
          servizi  anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse,  ai
          sensi   del  comma  precedente,  anche  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.
          Entro  novanta  giorni  dalla  data in cui la deliberazione
          risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, si
          concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro, l'approva o la
          restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da
          parte  dell'organo  deliberante.  Per i rilievi riguardanti
          vizi di legittimita' devono essere  espressamente  indicate
          le  norme che si ritengono violate anche con riferimento ai
          principi generali dell'ordinamento giuridico.
          I   rilievi  sono  comunicati,  per  conoscenza,  anche  al
          presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
          Trascorso  il  termine  di  novanta  giorni la delibera non
          restituita diventa esecutiva.
          Le   delibere   diventano   comunque   esecutive,  qualora,
          nonostante i  rilievi,  siano  motivamente  confermate  con
          nuova  deliberazione degli organi amministrativi dell'ente,
          sempreche'  i  rilievi  mossi  non  attengano  a  vizi   di
          legittimita' e alla consistenza degli organici.
          Nel  caso  di  ripetute  e  gravi  innosservanze  da  parte
          dell'ente  delle  disposizioni   contenute   nel   presente
          articolo,   il  Ministero  vigilante  puo'  procedere  allo
          scioglimento del  consiglio  di  amministrazione  dell'ente
          stesso,  se  direttamente  competente  o,  in caso diverso,
          proporne lo scioglimento".
           Nota all'art. 8, comma 8:
          Il  testo  dell'art.  12  della legge 21 marzo 1958, n. 259
          (Partecipazione della Corte dei conti  al  controllo  sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in via ordinaria) e il seguente:
          "Art.  12.  -  Il  controllo  previsto  dell'art. 100 della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai   quali   l'Amministrazione  dello  Stato  o  un'azienda
          autonoma statale contribuisce con apporto al patrimonio  in
          capitale  o  servizi  o beni ovvero mediante concessione di
          garanzia  finanziaria,  e  esercitato,  anziche'  nei  modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa,  che
          assiste  alle  sedute  degli organi di amministrazione e di
          revisione".