IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare l'avvio agli improrogabili interventi nella citta' di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989; Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di coordinare i predetti interventi con quelli gia' in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. In vista della disciplina che prevedera' le misure permanenti, sia istituzionali che finanziarie, per la soddisfazione delle esigenze di Roma, capitale della Repubblica, ed al fine di razionalizzare l'intervento pubblico per Roma, evitando la dispersione delle risorse disponibili, il presente decreto stabilisce le disposizioni per il coordinamento degli interventi in corso, nonche' interventi urgenti. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, nazionali e locali, anche economici, nonche' le societa' concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente, per coordinare la realizzazione degli interventi in base agli stanziamenti disponibili nei programmi o bilanci dei predetti soggetti. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, determina con proprio decreto le opportune misure di coordinamento degli interventi. Il Ministro per i problemi delle aree urbane formula la propria proposta, sulla base dell'istruttoria di cui al comma 1, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individua le modalita' di coordinamento, anche integrativo, ed i tempi per la realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso; sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti amministrativi relativi alla eventuale sdemanializzazione dei beni demaniali da dismettere; determina le modalita' di trasferimento dei beni pubblici ai fini della loro riutilizzazione. Il decreto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere connesse agli interventi previsti. 3. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e i soggetti comunque competenti alla realizzazione degli interventi adottano entro i termini prefissati, il progetto delle opere, lo schema di contratto, il capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali comunque tenuti ad assumere atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. 4. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi, convoca un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali di cui al comma 3. 5. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso. 6. L'approvazione, se deliberata all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonche' dei piani regolatori aeroportuali, senza necessita' di ulteriori approvazioni. 7. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha gli stessi effetti previsti dal comma 6. 8. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. 9. Tutti i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro attuazione nei tempi e con le modalita' indicati nel decreto di cui al comma 2 e provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento degli interventi, anche integrati, per lotti funzionali. 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione degli interventi e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine. In caso di persistenza dell'inadempimento, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, viene nominato un commissario che provvede in sostituzione del soggetto inadempiente utilizzando, ove necessario, l'organizzazione, le strutture ed i servizi del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti ed utilizzando i finanziamenti finalizzati all'intervento. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge organica per Roma capitale. 12. Per l'anno 1989 e' concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del Parco archeologico dell'Appia, nonche' delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi puo' essere utilizzata per le attivita' di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi puo' essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. Si applicano le norme di cui ai commi da 3 a 9. 13. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12 si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.