Art. 5. 1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella citta' di Roma e' autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991 il finanziamento e' destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali". 3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e' istituita, con sede in Roma, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.