Art. 10. 
                Soppressione dell'imposta di soggiorno 
 
  1. Con effetto dal  1°  gennaio  1989  e'  soppressa  l'imposta  di
soggiorno  di  cui  al  decreto-legge  24  novembre  1938,  n.  1926,
convertito  dalla  legge  2  giugno  1939,  n.  739,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di
importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di  soggiorno  per
l'anno 1988 agli  enti  beneficiari  del  gettito  di  tale  imposta,
esclusi i comuni e le sezioni autonome per  l'esercizio  del  credito
alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni  sono  dalle
stesse utilizzate per il  fabbisogno  finanziario  delle  aziende  di
soggiorno o di quelle di promozione turistica. 
  3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di  soggiorno
sono attribuite, per il solo anno  1989,  somme  di  importo  pari  a
quelle trattenute a titolo di aggio per la  riscossione  dell'imposta
relativa all'anno 1988.