Art. 11. Bilancio 1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al 31 marzo. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione. 2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.