Art. 11. 
                               Bilancio 
 
  1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci  di
previsione dei comuni, delle province,  dei  loro  consorzi  e  delle
comunita' montane e' fissato al 31  marzo.  Di  conseguenza,  restano
modificati gli altri termini per  gli  adempimenti  connessi  a  tale
deliberazione. 
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province,
dei loro consorzi  e  delle  comunita'  montane  e'  autorizzato  con
deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  per  il  tempo  necessario
all'espletamento di  tutti  gli  adempimenti  previsti  dall'articolo
1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.