Art. 12. 
 
Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro
consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate. 
 
  1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento  dei  bilanci
delle amministrazioni provinciali, dei comuni,  dei  consorzi,  delle
comunita' montane e delle  aziende  municipalizzate  con  i  seguenti
fondi: 
    a) fondo ordinario per la  finanza  locale  determinato  in  lire
2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni  per  i
comuni e in lire 70.000 milioni per le comunita' montane; 
    b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato  in  lire
816.100 milioni per le province e in lire  4.949.555  milioni  per  i
comuni.  Il  fondo  perequativo   e'   ulteriormente   aumentato   in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,  n.  20,  attribuendo  la
somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle  province  e  per
l'80 per cento ai comuni; 
    c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi  della
legge 1› giugno 1977, n. 285, come  modificata  dal  decreto-legge  6
luglio 1978, n. 351, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1978, n. 479, a favore  delle  province,  dei  comuni  e  loro
consorzi, delle comunita' montane e  delle  aziende  municipalizzate,
costituito con il  consolidamento  delle  spettanze  dell'anno  1987,
valutato in lire 811.000 milioni; 
    d) fondo per il finanziamento dei  maggiori  oneri  connessi  con
l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante
dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro
di  cui  all'articolo  31  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,
costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni
iscritto al capitolo 1600 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno per l'anno 1989, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto  1987,
n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n. 
434; 
    e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane  pari,  per  l'anno
1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato  in  lire  10.197.644
milioni. Detto fondo e' maggiorato per l'anno 1990, di  lire  660.000
milioni, di cui lire 70.000 milioni per  le  province,  lire  577.000
milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunita'  montane.
2. I contributi erariali spettanti alle disciolte  comunita'  montane
della  Sicilia  sono  attribuiti  alle  amministrazioni   provinciali
competenti per territorio. 
  3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1°  luglio  1986,  n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.
488, le parole: "fino a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: 
"fino a dieci anni".