Art. 13. 
          Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali 
 
  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo  12,  comma  1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a  ciascuna  amministrazione  provinciale,  per   l'anno   1989,   un
contributo pari a quello ordinario spettante nel  1988,  ridotto  del
2,7 per cento. 
  2. Il contributo e' corrisposto in quattro  rate  uguali  entro  il
primo mese di ciascun trimestre.