Art. 13. Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento. 2. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.