Art. 14. 
                     Fondo ordinario per i comuni 
 
  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo  12,  comma  1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a ciascun comune, per  l'anno  1989,  un  contributo  pari  a  quello
ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di  cui  il
2,3 per cento per la manovra  perequativa  indicata  all'articolo  6,
comma 4. 
  2. Il contributo e' corrisposto in quattro  rate  uguali  entro  il
primo mese di ciascun trimestre.