Art. 14. Fondo ordinario per i comuni 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4. 2. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.