Art. 15. 
               Fondo ordinario per le comunita' montane 
 
  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo  12,  comma  1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a ciascuna comunita' montana per l'anno 1989, un contributo  distinto
in quote: 
    a) una di lire  40  milioni,  finalizzata  al  finanziamento  dei
servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; 
    b) una, ad esaurimento del  fondo,  ripartita  tra  le  comunita'
montane in proporzione  alla  popolazione  montana  residente  al  31
dicembre del penultimo anno precedente,  secondo  i  dati  pubblicati
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed  enti  della  montagna  da
erogarsi entro il mese di ottobre 1989.