Art. 15. Fondo ordinario per le comunita' montane 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote: a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.