Art. 16. 
              Certificazioni di bilancio e di consuntivo 
 
  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'  montane
sono tenuti a  presentare  entro  il  30  giugno  1989  al  Ministero
dell'interno   la   certificazione   del   bilancio   di   previsione
dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo  del
penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal  legale
rappresentante  dell'ente,  dal  segretario  e  dal  ragioniere,  ove
esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province,  alle
comunita'  montane  ed  ai  comuni,  e'   trasmessa   dal   Ministero
dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra  copia
dei predetti  certificati  relativi  alle  province,  alle  comunita'
montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000  abitanti  e'
trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del  tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica. 
  2. Le amministrazioni provinciali  della  Sicilia  devono  redigere
anche i  certificati  per  l'anno  1989  previsti  per  le  comunita'
montane. 
  3. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto coi  Ministri  del  tesoro  e  del
bilancio e della  programmazione  economica,  sentite  l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  l'Unione  delle   province
d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed  enti  della
montagna (UNCEM), entro il mese di marzo 1989. 
  4. L'erogazione della quarta  rata  del  fondo  ordinario,  per  le
amministrazioni provinciali e  per  i  comuni,  nonche'  della  quota
residuale per le comunita'  montane  e'  subordinata  all'adempimento
previsto ai commi 1 e 2. 
  5.  Il  certificato  del  bilancio  e'  allegato  al  bilancio   di
previsione e trasmesso con questo al competente organo  regionale  di
controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato  stesso
e'  regolarmente  compilato  e  corrispondente  alle  previsioni  del
bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni  dall'avvenuto  esame
del bilancio, il medesimo  organo  inoltra  il  certificato,  con  le
modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al  comma  3,  al
Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.