Art. 17. 
         Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali 
 
  1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma  1,
lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a  ciascuna  amministrazione  provinciale,  per   l'anno   1989,   un
contributo distinto in tre quote: 
    a) una pari al contributo attribuito per l'anno  1988  a  ciascun
ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni; 
    b) una per la distribuzione del 20 per cento del  fondo  di  lire
129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla  fine
del penultimo anno precedente ed all'inverso del  reddito  pro-capite
della provincia, quale risulta dalle stime  appositamente  effettuate
dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con  riferimento
agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione; 
    c) una per la distribuzione del restante 80 per cento  del  fondo
di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri: 
    1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione  residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione
secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT; 
    2) per il 30 per cento in proporzione alla  popolazione  di  eta'
compresa tra i 15 ed  i  19  anni  residente  alla  data  dell'ultima
rilevazione dell'ISTAT; 
    3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici; 
    4)  per  il  10  per  cento  in   proporzione   alle   dimensioni
territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT. 
  2. Il contributo perequativo e' corrisposto entro il 31  maggio  di
ciascun anno. 
  3. Il contributo perequativo  finanziato  con  quota  del  provento
dell'addizionale energetica di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' attribuito  per
il settantacinque per cento con i criteri indicati  alla  lettera  b)
del comma 1 e per il venticinque per cento  con  i  criteri  indicati
alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato. 
  4. Le quote del fondo perequativo  spettanti  alle  amministrazioni
provinciali, determinate in  base  al  reciproco  del  reddito  medio
pro-capite  provinciale,  sono  corrisposte   nel   1989   a   titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi dei  servizi,  di  cui  all'articolo  9.  In  caso  di  mancata
osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme.