Art. 18. 
                    Fondo perequativo per i comuni 
 
  1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma  1,
lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote: 
    a) una pari al contributo attribuito per l'anno  1988  a  ciascun
ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni; 
    b) una per la distribuzione del 20 per cento del  fondo  di  lire
753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente
ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale  risulta
dalle stime appositamente effettuate  dall'ISTAT  per  l'applicazione
del presente articolo, con riferimento agli ultimi  dati  disponibili
al momento della ripartizione; 
    c) una per la distribuzione del restante 80 per cento  del  fondo
di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente  al
31 dicembre del penultimo anno precedente a quello  di  ripartizione,
secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con  un  coefficiente
moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il  massimo  di  2,  in
corrispondenza della dimensione demografica  di  ciascun  comune.  Il
coefficiente  moltiplicatore  e'  ulteriormente  ponderato   con   il
parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani,  con  il  parametro
1,12 per  i  comuni  interamente  montani,  purche'  il  coefficiente
massimo non sia nel complesso superiore a  2.  La  caratteristica  di
montanita' e' quella fissata per  legge.  A  tal  fine  e'  definita,
secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione
di ricerca sulla finanza locale, la funzione  di  secondo  grado  nel
logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati
mediante  interpolazione  con  il  criterio  statistico  dei   minimi
quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi
dei comuni appartenenti alla  stessa  classe  demografica.  La  spesa
corrente  e'  quella  media  risultante  dai  certificati  dei  conti
consuntivi  1983  e  1984  dei  comuni  che,   nelle   varie   classi
demografiche,  hanno  un  comportamento  omogeneo  di  produzione  di
servizi, senza tener conto delle  spese  per  ammortamento  dei  beni
patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre
poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche
sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da  1.000  a
1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a  4.999,  da  5.000  a  9.999,  da
10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a
249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e
oltre; 
    d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni,
costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4,
dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni,  per  il
settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per
il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c). 
  2. Il contributo perequativo e' corrisposto entro il 31  maggio  di
ciascun anno. 
  3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' distribuito per
il settantacinque per cento con i criteri indicati  alla  lettera  b)
del comma 1 e per il venticinque per cento  con  i  criteri  indicati
alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato. 
  4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni,  determinate
in base al reciproco del reddito medio pro-capite  provinciale,  sono
corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente  abbia
dimostrato di  aver  ottemperato  alle  disposizioni  riguardanti  la
copertura  minima  obbligatoria  dei  costi  dei   servizi   di   cui
all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto  alla
restituzione delle somme. 
  5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6  del  decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 gennaio 1989, n. 20, e' sostituito dal seguente: 
  "In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province
di Trento e di Bolzano le  addizionali  di  cui  al  presente  comma,
riscosse  nell'ambito   delle   province   medesime,   sono   versate
direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal
comma 5".