Art. 19. Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilita' del personale, e' autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1 gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data. 3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalita' sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1 gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato. 5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata e' determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate e' sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.