Art. 2. 
               Determinazione della misura dell'imposta 
 
  1. La misura dell'imposta e' stabilita dal comune, nell'ambito  dei
livelli  minimo  e  massimo  indicati  nella   allegata   tabella   e
rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di
attivita', con deliberazione  adottata  dal  consiglio  comunale.  La
tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991. 
  2. Le misure  dell'imposta  non  possono  essere  differenziate  in
funzione della allocazione sul territorio  comunale  delle  attivita'
esercitate, salva la facolta' di delimitare una o piu' zone speciali,
non eccedenti il venti per cento del  centro  edificato,  cosi'  come
definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  nei
comuni capoluoghi di provincia e il dieci  per  cento  nei  rimanenti
comuni, di particolare importanza economica  e  centralita',  a  piu'
elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta  puo'
essere  maggiorata  del  15  per  cento,  ovvero  del  30  per  cento
limitatamente alla meta'  della  superficie  complessiva  delle  zone
speciali. 
  3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2,  salvo  quanto  disposto
nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio  di  ogni  anno,
con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione  non  sia
adottata entro detto termine, si intendono  prorogate  le  misure  di
imposta in vigore per  l'anno  precedente,  anche  se  stabilite  per
legge. 
  4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai  commi  1  e  2  deve
essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della
deliberazione entro detto termine, si applicano le misure  minime  di
imposta previste dalla allegata tabella. 
  5. I comuni devono trasmettere al  Ministero  delle  finanze  copia
autentica delle deliberazioni  di  cui  ai  commi  3  e  4,  divenute
esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.