Art. 2. Determinazione della misura dell'imposta 1. La misura dell'imposta e' stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attivita', con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991. 2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attivita' esercitate, salva la facolta' di delimitare una o piu' zone speciali, non eccedenti il venti per cento del centro edificato, cosi' come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il dieci per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralita', a piu' elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta puo' essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla meta' della superficie complessiva delle zone speciali. 3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge. 4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella. 5. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.