Art. 20. 
                      Fondo per il finanziamento 
              dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987 
 
  1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di  cui  all'articolo
12, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno e'  autorizzato  a
corrispondere, nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e
alle comunita' montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  1987,
n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n. 440. 
  2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro  il  mese
di giugno 1989, previa detrazione delle somme gia' corrisposte a tale
titolo.