Art. 20. Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987 1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunita' montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. 2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme gia' corrisposte a tale titolo.