Art. 21. 
Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni 
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane 
 
  1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera  e),
il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere  contributi
per le rate di ammortamento  dei  mutui  direttamente  contratti  per
investimento, calcolati come segue: 
    a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle  comunita'
montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti,  secondo
le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1› luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987,  n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre  1988,  n.  511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; 
    b)  alle  amministrazioni  provinciali,  per  i  mutui  contratti
nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la
popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del
penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; 
    c) ai comuni, per i mutui  contratti  nell'anno  1989,  entro  il
limite massimo di L.  7.930  per  abitante,  maggiorato  di  lire  13
milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni,  lire  22
milioni  e  lire  25  milioni,  rispettivamente,  per  i  comuni  con
popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a  2.999,
da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000  a  19.999,  secondo  i
dati  al  31  dicembre  del  penultimo  anno   precedente,   rilevati
dall'ISTAT; 
    d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno  1989,
entro il limite massimo di L.  1.261  per  abitante;  la  popolazione
residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno  precedente
rilevati  dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della
montagna (UNCEM). 
  2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'  montane
possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1,  lettere
b),  c)  e  d),  anche  nell'esercizio   successivo   a   quello   di
assegnazione. 
  3.  I  contributi  sono  corrisposti  per  il   solo   periodo   di
ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al
comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il  termine
perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio  1990,  di  apposita
certificazione  firmata  dal  legale  rappresentante  dell'ente,  dal
segretario  e  dal  ragioniere,  ove  esista,  secondo  le  modalita'
stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo  restando
il limite del  venticinque  per  cento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono
determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una  rata  di
ammortamento costante annua, posticipata, con  l'interesse  stabilito
dall'articolo 4 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,  recante
disposizioni in materia di finanza pubblica. 
  4. E' autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del  bilancio  e
della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. 
  5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93,
e' sostituito dal seguente: 
  "La tabella A si intende  automaticamente  aggiornata  allorche'  i
parametri citati subiscono  variazioni,  secondo  i  dati  pubblicati
dall'UNCEM  (Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed   enti   della
montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente".