Art. 21. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM). 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. 3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica. 4. E' autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. 5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e' sostituito dal seguente: "La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente".