Art. 22. 
               Disposizioni sui mutui degli enti locali 
 
  1. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  4  del  decreto-legge  2
marzo 1989,  n.  65,  recante  disposizioni  in  materia  di  finanza
pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa  depositi
e prestiti e dalla Direzione generale degli  istituti  di  previdenza
del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati
in forma pubblica  e  contenere  nel  proprio  contesto  le  seguenti
clausole e condizioni: 
    a) l'ammortamento per periodi non inferiori  a  dieci  anni,  con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto; 
    b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi; 
    c) indicare esattamente la natura della spesa da  finanziare  col
mutuo   e,   ove   necessario,   avuto   riguardo   alla    tipologia
dell'investimento,  dare  atto  dell'intervenuta   approvazione   del
progetto  esecutivo,  secondo  le  norme  vigenti  al  momento  della
deliberazione dell'ente mutuatario; 
    d)  prevedere  l'utilizzo  del  mutuo  in   base   ai   documenti
giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo  19  della  legge  3
gennaio 1978, n.  1,  ove  disposizioni  legislative  non  dispongano
altrimenti. Per gli enti locali  soggetti  al  sistema  di  tesoreria
unica di cui alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  i  pagamenti  a  valere  sulle  somme
rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilita'  speciale
aperta presso la competente sezione di  tesoreria  provinciale  dello
Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa
sono  corredati  da  una  dichiarazione  del  legale   rappresentante
dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di  stati
di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto  dall'articolo  19
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle
modalita' previste dal contratto di mutuo nei casi in  cui  il  mutuo
stesso  non  sia  stato  concesso  per  la  realizzazione  di   opere
pubbliche. 
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio   decreto,   determina
periodicamente  le  condizioni  massime  applicabili  ai   mutui   da
concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad
ottenere una uniformita' di trattamento. 
  3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai  sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre  1978,  n.
843, alla copertura  delle  perdite  di  gestione,  dopo  l'integrale
applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione  di
mutui, la cui  annualita'  di  ammortamento  e'  a  carico  dell'ente
proprietario.