Art. 23. 
    Divieto di effettuare spese e responsabilita' nell'esecuzione 
 
 1. A  tutte  le  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni  ed  alle
comunita'  montane  che  presentino,  nell'ultimo  conto   consuntivo
deliberato, disavanzo di  amministrazione,  ovvero  indichino  debiti
fuori  bilancio,  per  i  quali  non  siano  stati  gia'  adottati  i
provvedimenti previsti nell'articolo  1-  bis  del  decreto-legge  1›
luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 1986, n. 488, e' fatto divieto di assumere  impegni  e  pagare
spese per servizi non espressamente previsti per  legge.  Sono  fatte
salve le spese da sostenere a fronte  di  impegni  gia'  assunti  nei
precedenti esercizi. 
  2. Le deliberazioni assunte in violazione della  norma  di  cui  al
comma 1 sono nulle. 
  3. A tutte  le  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni  ed  alle
comunita' montane l'effettuazione di qualsiasi  spesa  e'  consentita
esclusivamente se sussistano  la  deliberazione  autorizzativa  nelle
forme previste dalla legge e divenuta  esecutiva,  nonche'  l'impegno
contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non  esista
il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da
comunicare  ai  terzi  interessati.  Per  quanto  concerne  le  spese
previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a  terzi  deve
contenere il riferimento agli  stessi  regolamenti,  al  capitolo  di
bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza  l'ordinazione
fatta a  terzi  deve  essere  regolarizzata  improrogabilmente  entro
trenta giorni e comunque entro la  fine  dell'esercizio,  a  pena  di
decadenza. 
  4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in
violazione  dell'obbligo  indicato   nel   comma   3,   il   rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e  per  ogni
altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore  o
il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto  si
estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che
abbiano reso possibili le singole prestazioni.